Glossario

Accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti, così come quelli per compiti educativi, non costituiscono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che tuttavia devono comunque essere registrati nel conto individuale. Chi assiste parenti bisognosi di cure ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali che, a differenza degli accrediti per compiti educativi, devono essere richiesti ogni anno alla cassa di compensazione comunale competente. Il diritto non sussiste tuttavia per gli anni nei quali possono essere conteggiati degli accrediti per compiti educativi. Gli accrediti per compiti assistenziali sono stati introdotti con la 10^ revisione dell’AVS, datata 1997.

Accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi non sono prestazioni pecuniarie dirette bensì supplementi al reddito da lavoro, che vengono presi in considerazione solo al momento del calcolo della rendita. I beneficiari e le beneficiarie di rendite di vecchiaia hanno diritto agli accrediti per compiti educativi per ogni anno di vita dei loro figli fino al 16°. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo del valore della rendita minima annuale al momento dell’inizio del diritto alla prestazione. Per le persone sposate l’accredito relativo al periodo di matrimonio è attribuito per metà a ogni coniuge.

Aiuto in capitale

L’AI può concedere aiuti in capitale se, grazie alla sue esperienze e competenze, con un’attività lucrativa indipendente una persona disabile può raggiungere una capacità al lavoro considerevolmente superiore rispetto a quella in un rapporto di lavoro dipendente oppure se si rendono necessarie trasformazioni aziendali a causa dell’invalidità. Di regola, l’aiuto in capitale è assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile.

Ammontare della rendita

Importo calcolatorio della rendita, basato sulla durata contributiva e sul reddito medio annuo determinante.

Assegni per grandi invalidi

L’obiettivo dell’assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente. Questa prestazione serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all’aiuto di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L’importo dell’assegno varia in funzione del grado di invalidità e a seconda che l’assicurato risieda in un istituto o viva al proprio domicilio.

Assicurazione popolare

Nel caso dell’AI si parla di un’assicurazione popolare. Con questa espressione si intende un’assicurazione generale e obbligatoria che riguarda l’intera popolazione svizzera e che dunque viene finanziata principalmente attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione), nonché attra-verso i proventi vincolati dell’IVA. Ciascuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha, in compenso, diritto alle prestazioni stabilite dalla legge.

Assicurazione volontaria

L’assicurazione volontaria viene offerta ai cittadini della Svizzera e degli stati membri dell’UE e dell’EFTA che hanno residenza al di fuori della Svizzera, dell’UE o dell’EFTA. È richiesta una prova che attesti un legame con la Svizzera e con l’AVS/AI. Tale prova viene fornita con una permanenza nell’assicurazione di cinque anni ininterrotti immediatamente prima dell’adesione all’assicurazione volontaria. A tal proposito non vengono considerati i periodi d’assicurazione trascorsi nell’UE ovvero nell’EFTA.